COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA ARCI POSTIGLIONE / MAGORNO DEL 15.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA ARCI POSTIGLIONE / MAGORNO DEL 15.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, convocato ritualmente, per due volte, in ordine al reclamo formalizzato dalla società Arci Postiglione, il direttore di gara, dichiarata la propria impossibilità di presenza all’audizione presso questa C.D.T., ha inviato ad essa una comunicazione, relativa alle contestazioni sollevategli nel reclamo. Con la predetta nota, l’arbitro, nel ribadire e confermare integralmente il referto di gara, ha fornito precisi chiarimenti in ordine alle contestazioni, con dati oggettivi. Pertanto, questa C.D.T. ritiene non sussistano, a sostegno del reclamo, motivi idonei alla modifica della decisione del Giudice di prime cure. Deve invero, nella circostanza, ribadirsi che gli atti ufficiali di gara, in essi ovviamente incluse le eventuali dichiarazioni rese agli Organi di Giustizia Sportiva, configurano fonte privilegiata di prova e che l’atto di impugnazione proposto dalla società ARCI Postiglione non contiene elementi probanti, idonei a confutare quanto specificato sia nel referto arbitrale, sia nelle cennate dichiarazioni integrative arbitrali. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Arci Postiglione, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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