COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°44 del 09/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO MESCHIARI 120 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. LA PIEVE NONANTOLA Avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 42 dlel 26.4.2012 gara LA PIEVE NONANTOLA – ZOCCA del 21.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°44 del 09/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO MESCHIARI 120 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. LA PIEVE NONANTOLA Avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 42 dlel 26.4.2012 gara LA PIEVE NONANTOLA – ZOCCA del 21.4.2012 Il G.S. LA PIEVE NONANTOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “nessun nostro sostenitore ha proferito a fine gara espressioni ingiuriose e di discriminazione razziale nei confronti dei giocatori avversari, in primo luogo perché i nostri spettatori presenti alla partita erano soltanto genitori, ma soprattutto perché la squadra allievi della Pieve è composta per ben il 50% da ragazzi extracomunitari. Come potrebbero quindi nostri sostenitori offendere in maniera razziale una squadra avversaria, quando la nostra stessa squadra è composta in tal modo?”. Nessun sostenitore ha provato a fare ingresso nel recinto di gioco. La porta rimasta aperta non è altro che la porta di servizio utilizzata dai dirigenti per fare volontariato alla partita. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, mentre, insieme ai giocatori stava avviandosi verso gli spogliatoi, ha perfettamente percepito, trovandosi a non più di un metro dalla recinzione, espressioni ingiuriose e di discriminazione razziale indirizzate ai calciatori ospiti da parte di una ventina di sostenitori del G.S.La Pieve Nonantola. Gli stessi, poi, erano intenzionati ad entrare nel recinto spogliatoi attraverso un cancello aperto, che lui stesso ha tempestivamente chiuso per impedire il passaggio; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado, - visto l’art. 11, comma 3, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico del G.S. LA PIEVE NONANTOLA. Dispone per l'addebito della tassa, non ver
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