COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 10/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. MOIMACCO avverso la squalifica per 4 giornate di gara del proprio calciatore ZULIANI Michele (Seconda Categoria) in c.u. 105 del 03.05.2012

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 10/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. MOIMACCO avverso la squalifica per 4 giornate di gara del proprio calciatore ZULIANI Michele (Seconda Categoria) in c.u. 105 del 03.05.2012 Con tempestivo reclamo, indirizzato anche alla società avversaria, la ASD MOIMACCO impugnava il provvedimento con cui il G.S.T. aveva squalificato per quattro giornate di gara il calciatore ZULIANI Michele con la seguente motivazione: “Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. Per essere stato espulso al 44’ del secondo tempo in quanto, dopo un fallo fischiato dall’arbitro contro la squadra del Moimacco, si avvicinava di corsa al direttore di gara protestando e, appoggiandogli entrambe le mani sul petto, gli inferiva una spinta facendolo indietreggiare di due passi, ma senza causargli alcuna conseguenza.” La ASD MOIMACCO rilevava che la condotta del calciatore non sarebbe stata improntata a violenza e che già il provvedimento di espulsione sarebbe parso eccessivo. Affermava che l’intenzione del proprio calciatore sarebbe stata solo quella di richiamare l’attenzione del Direttore di Gara su un fallo asseritamente subito da un suo compagno. Chiedeva che la C.D.T. sentisse ulteriormente il Direttore di Gara per ricevere da lui contezza della veridicità della sua ricostruzione dei fatti. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Primariamente, vale ricordare che non è necessario trasmettere il reclamo alla società avversaria –come ha fatto la ASD MOIMACCO in un caso come questo in cui si discute della sola squalifica di un proprio tesserato e la società avversaria non ha alcuna legittimazione ad intervenire. E bene ha fatto la società avversaria a non presentare memorie difensive, perché non aveva nulla da difendere. Nel merito, poi, ai sensi dell’art. 35/1 C.G.S. la ricostruzione dei fatti operata dall’Arbitro fa piena prova di quanto accaduto in occasione dello svolgimento delle gare, e la descrizione effettuata dal Direttore di Gara al G.S.T., che già lo aveva chiamato a chiarimenti prima di infliggere la squalifica, non pone problema interpretativo alcuno. Conseguentemente la C.D.T. ritiene inutile una nuova audizione del Direttore di Gara, e rigetta la relativa istanza della società. Escluso a priori che l’atto abbia manifestato i connotati di violenza, giacché se così fosse stato il G.S.T. avrebbe dovuto sanzionare il fatto con la squalifica “minima” per otto giornate di gara (cfr. art. 19/4/d C.G.S.), si tratta ora di valutare la portata della violazione sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara e di verificare la congruità della sanzione. Non esiste un diritto del calciatore di richiamare l’attenzione del Direttore di Gara, né a parole, né con gesti, né con atteggiamenti di contatto fisico diretto. Se è vero che solitamente tali condotte possono essere tollerate dagli Arbitri, ciò non vale ad elevarle ad un diritto del calciatore. Inoltre, le decisioni dell’Arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili (cfr. Regola n° 5 Giuoco del Calcio) e l’incresciosa prassi di protestare ad ogni fischio o ad ogni omesso fischio, se anche può fare parte del folklore italiano, non trova tutela nella normativa. Il solo capitano può chiedere chiarimenti al Direttore di Gara od esprimere riserve, ma deve farlo “a giuoco fermo od a fine gara”, “in forma corretta ed in modo non ostruzionistico” (cfr. Decisioni Ufficiali FIGC Regola n° 9). La sanzione inflitta dal G.S.T. è proporzionata alla violazione commessa dal calciatore: basti considerare che una semplice condotta irriguardosa (mancanza di riguardo verso l’Arbitro nel linguaggio o nell’atteggiamento del calciatore), di per sé deve essere punita con la squalifica “minima” di due giornate di gara (cfr. art. 19/4/a C.G.S.). Il fatto concreto, però, descrive una situazione ben diversa da una mera mancanza di rispetto: il calciatore ha avuto un contatto fisico con l’Arbitro dovuto alla propria foga nell’ambito di una protesta; non solo, ma il calciatore ha anche inferto volontariamente una spinta che ha costretto l’Arbitro ad una difesa concreta per non cadere, e ad indietreggiare per due passi. P.Q.M. La C.D.T. FVG, rigetta il reclamo perché infondato e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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