COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 09/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FORTUNA 78 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 SEGUITO GARA TAVERNELLE/FORTUNA 78 DEL 14.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 155 del 19.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 09/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FORTUNA 78 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 SEGUITO GARA TAVERNELLE/FORTUNA 78 DEL 14.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. nr. 155 del 19.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PERLINI MICHELE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Fortuna 78, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato, istintivamente, come a chiedere clemenza protendendo la mano sul braccio dell’arbitro, senza alcuna intenzione di provocargli danno o lesioni, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Perlini per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento, lo stesso tesserato gli prese il braccio e glielo abbassò, senza provocargli dolore e senza ulteriori conseguenze, minacciandolo poi mostrandogli il pugno. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Perlini, come puntualmente descritta dal direttore di gara avanti questa Commissione, debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza; • ritenuto, pertanto, che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, 4° comma, del Cgs ed alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Fortuna 78 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Perlini Michele a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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