COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 09/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. RODOLFO DE CAROLIS E GIUSEPPE ZANCOCCHIA E DELLE SOCIETA’ A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE ED A.S. REAL VIOLA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 09/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. RODOLFO DE CAROLIS E GIUSEPPE ZANCOCCHIA E DELLE SOCIETA’ A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE ED A.S. REAL VIOLA Con provvedimento del 9 marzo 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • De Carolis Rodolfo e Zancocchia Giuseppe - all’epoca dei fatti rispettivamente Vice–Presidente dell’A.S. Real Viola e Segretario dell’A.S.D. Elpidiense Cascinare - per quanto di propria competenza e responsabilità, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 96 delle NOIF ponendo in essere una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, consistente nell’avere essi predisposto il tesseramento fittizio del calciatore Alessandro Bracalente a favore della società di terza categoria Real Viola in data 18 settembre 2008, operando il trasferimento a titolo gratuito dello stesso il giorno successivo a favore dell’A.S.D. Elpidiense Cascinare al solo fine di sottrarsi alla corresponsione del dovuto premio di preparazione alla società di provenienza del calciatore A.S.D. Calcio Porto Sant’Elpidio MP; • De Carolis Rodolfo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs, con riferimento all’art. 39 delle NOIF per avere lo stesso operato il tesseramento del calciatore Alessandro Bracalente non essendosi curato di fare apporre le firme degli interessati in sua presenza; • l’A.S.D. Elpidiense Cascinare e l’A.S. Real Viola del comportamento tenuto dai Dirigenti Rodolfo De Carolis e Giuseppe Zancocchia nelle rispettive qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs. Con nota del 20 aprile 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha notificato l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e, per le parti deferite, l’A.S.D. Elpidiense Cascinare e Zancocchia Giuseppe. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza. La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite intervenute in dibattimento; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - osservato che la violazione perpetrata dai dirigenti deferiti, così come individuata nell’atto di deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, risulta pacificamente provata per tabulas, di talché i medesimi non possono che esserne ritenuti responsabili; - rilevato che alla responsabilità dei ridetti dirigenti consegue, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, quella delle rispettive società di appartenenza; - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione delle specifiche condotte contestate e della categoria di appartenenza delle società deferite. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: • inibizione per mesi dodici a DE CAROLIS RODOLFO; • inibizione per mesi otto a ZANCOCCHIA GIUSEPPE; • ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) all’A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE; ammenda di € 1.000,00 (mille/00) all’A.S. REAL VIOLA.
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