COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. REAL TERMOLI – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA CAMPOMARINO – REAL TERMOLI DEL 14.04.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
5.2.1. REAL TERMOLI – SQUALIFICA CALCIATORI
(GARA CAMPOMARINO – REAL TERMOLI DEL 14.04.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto gli atti ed il reclamo; rilevato preliminarmente che il presente giudizio si svolge, come prescritto
dalle norme del C.G.S., sulla base degli atti ufficiali (nella fattispecie referto arbitrale e relativo
supplemento), i quali costituiscono fonte di prova privilegiata in ordine ai fatti verificatisi in occasione
della gara disputata, osserva:
con riferimento alla posizione del calciatore Galasso Alessandro, dal supplemento di rapporto,
redatto in maniera sufficientemente circostanziata, si evince che il medesimo fu ripetutamente
colpito con violenza da diversi calciatori avversari, reagendo parzialmente solo al fine di difendersi.
Ne consegue che la sua condotta, ai fini sanzionatori, non può essere equiparata a quella posta in
essere da coloro i quali colpirono ripetutamente senza essere soggetti passivi di violenza alcuna e,
dunque, appare equa ed opportuna una riduzione della sanzione irrogata dal G.S.
Quanto alla posizione del calciatore Colonna Basso Gabriele, invece, pur evincendosi
inconfutabilmente dal già citato supplemento di rapporto che anche il predetto calciatore si rese
protagonista di episodi integranti condotta violenta, tuttavia sul punto l'atto suddetto riporta la
relativa circostanza in forma più generica, comunque tale da non giustificare l'irrogazione della
sanzione in misura superiore a quella minima prevista dal C.G.S.,
P.Q.M.
in riforma della impugnata decisione riduce la sanzione della squalifica irrogata al calciatore Galasso
Alessandro e di quella irrogata al calciatore Colonna Basso Gabriele a tre gare effettive.
Nulla per la tassa non versata.
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