COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. ATLETICO SANNITI – PERDITA DELLA GARA (GARA DONKEYS AGNONE – ATLETICO SANNITI DEL 25.02.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. ATLETICO SANNITI – PERDITA DELLA GARA
(GARA DONKEYS AGNONE – ATLETICO SANNITI DEL 25.02.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, sentita la società ricorrente, a seguito di espressa richiesta di audizione, e visti gli atti
ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La soc. A.S.D. Atletico Sanniti ha proposto ricorso avverso la decisione del G.S., pubblicata sul C.U.
n. 88 del 30 marzo 2012, che ha inflitto alla stessa la sanzione della perdita della gara giocata il
25.02.2012 contro la Donkeys Agnone per aver fatto partecipare alla gara durante il secondo tempo
un calciatore che aveva prima svolto le funzioni di assistente di parte dell'arbitro. La ricorrente ha
chiesto l'annullamento della suddetta decisione con il ripristino del risultato acquisito sul campo ed
in subordine la ripetizione della gara, sostenendo che quanto riportato nel reclamo della Donkeys
Agnone e nella decisione del G.S. non corrisponde al vero. Ha rappresentato sia in ricorso che nelle
memorie difensive depositate al momento della audizione e sia nelle dichiarazioni rese a verbale,
che il calciatore Melone Massimiliano non ha svolto le funzioni di assistente di parte, benché iscritto
in distinta anche come guardalinee di società, perché appena prima dell'inizio della gara è stato
comunicato all'arbitro che come assistente di parte si incaricava il calciatore Matta Cristian, che era
riportato in distinta con il n. 15, ed il calciatore Melone Massimiliano andava in panchina come
giocatore di riserva. La variazione in distinta, è stato riferito, non è stata potuta fare dalla società
perché si stava per scendere in campo. Pertanto, sempre a parere della ricorrente, la
partecipazione alla gara del calciatore Melone Massimiliano nel secondo tempo è stata del tutto
regolare. La ricorrente, infine, sostiene che quanto sostenuto in ricorso è avallato dalle risultanze
del referto arbitrale, perché il direttore di gara ivi ha annotato "il II t. il guardialinee di parte
dell'Atletico Sanniti era il sign. Matta Cristian perché il sign. Melone Massimiliano andava in
panchina per poi poter entrare come giocatore al 26' del II t. al posto di Di Tommaso Emidio."
La società Donkeys Agnone, sia nel reclamo al G.S. che nelle controdeduzioni fatte pervenire
avverso il ricorso della A.S.D. Atletico Sanniti, ha sostenuto che il calciatore Melone Massimiliano,
come annotato in distinta, ha iniziato la gara impiegato come assistente di parte. Nel secondo
tempo lo stesso entrava sul terreno di gioco e prendeva parte alla gara in sostituzione del n. 11 Di
Tommaso Emidio e la funzione di assistente di parte veniva assegnata al calciatore Matta Cristian
iscritto in distinta con il n. 15.
Va rilevato che la società A.S.D. Atletico Sanniti, cui la reclamante in 1° grado Donkeys Agnone
aveva regolarmente e tempestivamente inviato copia del reclamo, non ha presentato
controdeduzioni in quella sede.
Questa C.D., pur avendo letto dalla decisione del G.S. che l'arbitro della gara è stato sentito a
chiarimenti sui fatti verificatisi, ha ritenuto di ascoltarlo in merito alle circostanze rappresentate dalla
ricorrente ed all'esatta interpretazione di quanto riportato in referto alla voce varie.
L'arbitro ha dichiarato a verbale che il calciatore Melone Massimiliano, come risulta sulla distinta di
gara, era iscritto sulla distinta come calciatore di riserva con il n. 14 e come guardalinee di società,
e con tale funzione, assistente di parte dell'arbitro, ha iniziato la gara. All'inizio del 2° tempo il
Melone Massimiliano si sedeva in panchina e l'incarico di assistente di parte veniva svolto dal
calciatore Matta Cristian indicato in distinta come giocatore di riserva con il n. 15. Al 26' del 2°
tempo il calciatore Melone Massimiliano entrava in campo per sostituire il compagno Di Tommaso
Emidio. Inoltre, ha chiarito che nel referto è stato provveduto ad annotare le variazioni verificatesi
nel 2° tempo, e cioè che il calciatore Matta Cristi an ha iniziato dall'inizio del 2° tempo a svolgere
l'incarico di assistente di parte, il calciatore Melone Massimiliano ha cessato di svolgere l'incarico di assistente di parte e si è seduto in panchina come giocatore di riserva e che poi è entrato in campo partecipando al gioco dal 26' del 2° tempo.
Le risultanze del referto e le dichiarazioni rese in questa sede dall'arbitro attestano senza ombra di
dubbio che il calciatore Melone Massimiliano ha partecipato alla gara prima come assistente di
parte e successivamente come giocatore. Questo porta a rigettare il ricorso con conferma della
decisione del G.S. in quanto le vigenti disposizioni non danno la possibilità ad un calciatore che
inizia la gara con funzioni di assistente di parte di poter partecipare alla stessa gara anche come
giocatore. Contravvenire a tale disposizione porta a ritenere il calciatore in posizione irregolare con
la conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara come previsto dall'art. 17,
comma 5, lett. a), C.G.S.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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