COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 29/ 4/2012 PEROSA A.S.D. – CUMIANA
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 29/ 4/2012 PEROSA A.S.D. - CUMIANA
La società FC PEROSA ASD con raccomandata spedita il 03/05/2012 ha presentato rituale reclamo,
regolarmente notificato alla controparte ASC CUMIANA, avverso la regolarità della gara in epigrafe.
La reclamante si duole che alla gara in oggetto abbia preso parte il giocatore SCANAVINO PAOLO (nato il
23/04/1985) che nella presente stagione ricoprirebbe altresì ruoli dirigenziali per la società FC PINEROLO,
cosa non consentita dalle Norme Federali.
A conferma di quanto asserito la società Perosa allega due distinte relative a gare della formazione
Giovanissimi fascia B della società Pinerolo (20/11/2011 e 17/03/2012) nelle quali lo SCANAVINO risulta
inserito rispettivamente come dirigente accompagnatore e massaggiatore.
A seguito degli accertamenti eseguiti da questo G.S. presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale lo
Scanavino Paolo nella presente stagione risulta regolarmente tesserato quale calciatore con vincolo definitivo
per la società ASC CUMIANA a decorrere dal 16/12/2011.
Non figura invece ratificata alcuna richiesta da parte della società Pinerolo per il tesseramento in qualità di
dirigente del suddetto calciatore.
Alla luce delle risultanze di tali accertamenti la posizione di calciatore dello Scanavino Paolo risulta quindi
regolare con titolo a prendere parte alla gara in oggetto.
Poichè tuttavia dalla documentazione fornita dalla società Perosa viene attestata la presenza di Scanavino
quale dirigente in gara giovanile della società Pinerolo,si rende necessario da parte di questo Giudice attivare
la Procura Federale al fine dell'accertamento di violazioni delle Norme Federali e dell'art. 1 comma 1 del CGS
da parte dello Scanavino Paolo e delle società interessate.
Atteso quanto in premessa SI DELIBERA:
- di rigettare il reclamo proposto dalla società PEROSA omologando la gara con il risultato conseguito in
campo e cioè:
PEROSA - CUMIANA 0-2
- di disporre a carico della società PEROSA l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.
- di rimettere gli atti alla segreteria del Comitato Regionale per la trasmissione degli stessi alla Procura
Federale per quanto di competenza - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº61 del
03/05/2012.