COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CALTIGNANA avverso decisione del Giudice Sportivo contenuta in C.U. n. 59 del 27.04.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in ordine alla gara MOMO ATLETICO CALCIO-CALTIGNANA disputata in data 25.04.2012 nell’ambito del Campionato Prima Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CALTIGNANA avverso decisione del Giudice Sportivo contenuta in C.U. n. 59 del 27.04.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in ordine alla gara MOMO ATLETICO CALCIO-CALTIGNANA disputata in data 25.04.2012 nell’ambito del Campionato Prima Categoria - Girone A Con reclamo inviato in data 30.04.2012 la Società CALTIGNANA ricorre avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato: la Società stessa con l’ammenda di euro 300,00 “per comportamento offensivo e minaccioso al termine della gara di diversi giocatori, solo in parte nominalmente identificati, nei confronti dell’arbitro che era oggetto di ripetute intimidazioni che lo costringevano a rimanere lungamente sul terreno di gioco. Poteva raggiungere il proprio spogliatoio grazie all’intervento fattivo di alcuni giocatori della società ospitante e dell’assistente del Caltignana UNICO fra i tesserati a tutelarlo”; l’allenatore COLOMBO Diego con la squalifica fino al 31.07.2012 poiché “al termine della gara offendeva gravemente l’arbitro, tentava a più riprese di venire a contatto fisico con lui non riuscendovi. Gli rivolgeva gravissime espressioni intimidatorie ed incitava i propri calciatori contro il direttore di gara”; il calciatore TROGU Roberto con la squalifica per cinque gare “per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso, al termine della gara, con uso di gravissime espressioni intimidatorie nei confronti dell’arbitro (sanzione aggravata in quanto capitano)”; il calciatore BIANCO Lorenzo con la squalifica per quattro gare “per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso, al termine della gara, con uso di gravissime espressioni intimidatorie nei confronti dell’arbitro”. Di tali sanzioni la Società ricorrente chiede l’annullamento ovvero la riduzione, contestando la veridicità del rapporto arbitrale su cui esse si fondano e, in particolare, ammettendo che in occasione della gara in oggetto indicata ci siano state delle proteste generali nei confronti del Direttore di gara, ma nessuno avrebbe tenuto nei suoi confronti atteggiamenti offensivi o minacciosi, né gli avrebbe impedito di raggiungere gli spogliatoi. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso in esame la Società ricorrente fonda le proprie doglianze proprio sulla contestazione della veridicità del referto arbitrale, rispetto al quale, tuttavia, risultano congrue le sanzioni comminate dal Giudice sportivo, alla luce della effettiva gravità dei fatti in esso riportati e consistenti in gravi e reiterate minacce ed offese nei confronti del Direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo proposto dalla Società CALTIGNANA, dichiarando la Società stessa tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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