COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) ERRATA CORRIGE- B) Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) ERRATA CORRIGE- B) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: REALE Andrea, calciatore tesserato per la Società USD SAVIGLIANESE per violazione dell'art.10 comma 2 CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento per la società ASD TROFARELLO , nella stagione 2011/2012, benché già tesserato, nel corso della stessa stagione sportiva e comunque fino al 30.11.2011, per la sacietà USD SAVIGLIANESE; GALLEA Cesare, Presidente della società ASD TROFARELLO, per violazione dell'art.10 comma 2 CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento del giocatore REALE Andrea, omettendo di esperire i necessari accertamenti preventivi sulla posizione del calciatore presso il competente Ufficio Tesseramenti Comitato Regionale PIEM. VDA LND; PANZA Antonio, dirigente della ASD TROFARELLO, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 CGS in relazione all'art.10, commi 2 e 6 CGS e dell'art. 62 NOIF, per avere quale dirigente accompagnatore della ASD TROFARELLO, sottoscritto 4 distinte di gara in cui si dava atto del regolare tesseramento del calciatore REALE Andrea, diversamente dal vero; la società ASD TROFARELLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, CGS per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, di cui sopra. La Commissione Disciplinare precisa che il dispositivo della delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 59 del 27/4/2012 relativo al dirigente della Società ASD TROFARELLO, Panza Antonio, deve essere corretto nei seguenti termini: “La C.D. ai sensi dell’art. 23 C.G.S., applica su concorde richiesta delle parti, a: PANZA Antonio la sanzione della inibizione per mesi due.”
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