COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CELLINO CALCIO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 11 Marzo 2012. (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CELLINO CALCIO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 11 Marzo 2012. (Reclamo della
A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il reclamo del 17 marzo 2012 è stato proposto dalla società A.P. GIOVENTU
CAMPI avverso il risultato della gara innanzi citata su cui il Giudice Sortivo non aveva ancora
adottato alcun provvedimento ma aveva solo espresso una riserva così come risulta dal
Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 marzo 2012, per cui va dichiarata la inammissibilità del
reclamo proposto dalla suddetta società
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammisibile il reclamo proposto dalla società A.P. GIOVENTU CAMPI e per
l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
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