COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CELLINO CALCIO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 11 Marzo 2012. (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 5 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CELLINO CALCIO – A.P. GIOVENTU CAMPI del 11 Marzo 2012. (Reclamo della A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 5 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che dalla istruttoria espletata ed in particolare dai chiarimenti forniti dall’arbitro, è risultato che a seguito delle reciproche violenze tra i calciatori delle due squadre, il direttore di gara, prima di valutare la possibilità di riprendere la gara ha constatato che avrebbe dovuto espellere n. 5 calciatori della società A.P. GIOVENTU CAMPI e n. 4 calciatori della società A.S.D. CELLINO CALCIO e che pertanto la gara avrebbe dovuto comunque essere sospesa definitivamente e non proseguita a causa del numero dei giocatori (6) della società A.P. GIOVENTU CAMPI, inferiore al minimo consentito dal regolamento vigente; considerato pertanto che la interruzione definitiva della gara va ascritta esclusivamente alla squadra A.P. GIOVENTU CAMPI per cui infondato sui appalesa il reclamo dalla stessa proposto che va quindi respinto P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.P. GIOVENTU CAMPI e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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