COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. SPORTING DAUNIA – A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 del 22 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BERARDINO Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 26 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. SPORTING DAUNIA – A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 del 22 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BERARDINO Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 26 Aprile 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice nei confronti del calciatore BERARDINO Pietro che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO ANDRIA 2008 e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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