COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 del 10 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare FOOTBALL O5 OLBIA (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Football Olbia 05 / Fonni del 05.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 del 10 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare FOOTBALL O5 OLBIA (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Football Olbia 05 / Fonni del 05.02.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Football Olbia 05 ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale si era deliberata l’omologazione della gara Football Olbia 05 / Fonni e contestualmente rigettato il ricorso dalla stessa presentato. Quest’organo disciplinare al fine di far luce sulla vicenda che ci occupa inviava gli atti alla Procura Fedrale, che in data 05.05.2012 redigeva la relazione contenente gli atti di indagine compiuti e l’esito dei relativi accertamenti. Dalla loro disamina emerge una manifesta contraddittorietà ed antiteticità degli assunti elementi di prova, giacchè mentre il direttore di gara confermava integralmente e dettagliatamente quanto già scritto nel proprio referto – versione questa supportata dalle dichiarazioni del calciatore Talanas (Fonni), dall’altra il primo assistente, rappresentava dei fatti che sostanzialmente corrispondevano con quanto riferito dalla società reclamante e dai suoi tesserati. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. La contraddittorietà delle versioni che emerge dalla combinata lettura delle dichiarazioni acquisite dalla Procura non può configurare la sussistenza di sufficienti elementi e ragioni tali da poter screditare quanto riferito dal direttore di gara nel corpo del proprio referto. Ne deriva l’assenza di sufficienti ed utili motivi per poter dichiarare la non attendibilità e non credibilità dell’arbitro, che come noto, rappresenta una fonte di prova privilegiata, di talchè il rapporto arbitrale, peraltro del tutto confermato e dettagliatamente esposto e chiarito nel corso delle sue successive audizioni, non può essere disatteso. Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo, e dispone l’addebito della tassa e dispone l’invio della delibera alla Procura Federale.
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