COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34 DELL’ 08 MAGGIO 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 217/A ASD MINEO (CT) – avverso perdita della gara per 0–3, ammenda di € 250,00, inibizione fino al 30.09.2012 del sig. Bontorno Salvatore, squalifica fino al 30.06.2015 del calciatore Seguida Bernardo, per tre gare ai calciatori sig. Camuti Angelo e Cappadonna Domenico – Gara Play Out 1° Cat. Atletico Militello – Mineo del 29/04/2012 – C.U. n.467 del 02/05/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34 DELL’ 08 MAGGIO 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 217/A ASD MINEO (CT) - avverso perdita della gara per 0–3, ammenda di € 250,00, inibizione fino al 30.09.2012 del sig. Bontorno Salvatore, squalifica fino al 30.06.2015 del calciatore Seguida Bernardo, per tre gare ai calciatori sig. Camuti Angelo e Cappadonna Domenico - Gara Play Out 1° Cat. Atletico Militello – Mineo del 29/04/2012 - C.U. n.467 del 02/05/2012. Con tempestivo reclamo la società ASD Mineo ha impugnato le sanzioni in epigrafe. Udito il rappresentante della società che ha insistito nei motivi di gravame. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile, ai sensi dell’art.33 comma 6 del C.G.S., nella parte relativa all’impugnazione del rigetto del reclamo proposto dinanzi al giudice di primo grado con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara per 0–3, l’ammenda di € 250,00 e l’inibizione sino al 30.09.2012 del dirigente sig. Bontorno Salvatore, risultando tale capo di impugnazione redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione. Per quanto riguarda le impugnazioni delle squalifiche degli altri tesserati la Commissione rileva che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 il referto dell’arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. Dalla lettura di detto referto si evince che: a) Seguida Bernardo al termine della gara colpiva l’arbitro con un calcio alla coscia destra; b) il calciatore Cappadonna Domenico è stato espulso al 37’ del 2° t. per avere colpito un avversario con una testata; c) il calciatore Camuti Angelo, al termine della gara, rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure sono congrue in relazione ai fatti addebitati a ciascun calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo relativamente all’impugnazione avverso la reiezione del reclamo da parte del giudice di primo grado, rigetta, per il resto, il proposto appello. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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