LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo PRIORE/REAL RIMINI F.C.S.S.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo PRIORE/REAL RIMINI F.C.S.S.D. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/02/2012 il sig.Leonardo PRIORE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società REAL RIMINI F.C. S.S.D. un accordo economico prevedente rimborso forfettario a prestazione relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.950,00 maturata al 12/01/2012. La Società in data 20/04/2012 presentava le proprie contro deduzioni in merito, fuori termine utile. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società REAL RIMINI F.C. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Leonardo PRIORE, della somma di €.7.950,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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