LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/U.S.D.SEREGNO CALCIO 1913

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/U.S.D.SEREGNO CALCIO 1913 Con Racc.A.R. in data 27/03/2012 il sig.Manuel BONACINA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Societàà U.S.D.SEREGNO CALCIO un ipotetico accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società e l’attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.50,00 e la copia dell’accordo economico depositato (così come previsto dall’art.21 bis commi 3,4,5, del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Manuel BONACINA, nei confronti della Società U.S.D.SEREGNO CALCIO per violazione dell’art.21 bis commi 3,4,5 del Regolamento L.N.D.
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