LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARINO/A.S.D.ATLETICO AREZZO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARINO/A.S.D.ATLETICO AREZZO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/02/2012 il sig.Domenico MARINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ATLETICO AREZZO un accordo economico prevedente la cifra lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito solo la rata di settembre 2011 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.500,00 maturata a dicembre 2011. La Società in data 19/04/2012 presentava le proprie contro deduzioni in merito, fuori termine utile. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ATLETICO AREZZO al pagamento in favore del sig.Domenico MARINO, della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it