LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 8 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. GUBBIO – Soc. JUVE STABIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 8 Maggio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. GUBBIO – Soc. JUVE STABIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 9.49 odierne) ex art. 35 – co. 1.3, CGS, circa la pronuncia, al 6° del primo tempo, dal calciatore Diego Falcinelli (Soc. Juve Stabia), di espressione blasfema;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Falcinelli, in occasione di un calcio d’angolo ed in atto di riprendere la propria posizione di giuoco, proferiva imprecazione;
dall’esame del documento audiovisivo, peraltro, e dalla lettura labiale, non è dato rilevare elementi atti a qualificare, con prova certa e nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, la pronuncia di espressione blasfema rilevante ex art. 19 - n. 3 bis, CGS;
P.Q.M.
delibera non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Diego Falcinelli (Soc. Juve Stabia) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.