LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 8 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. GUBBIO – Soc. JUVE STABIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 8 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. GUBBIO – Soc. JUVE STABIA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 9.49 odierne) ex art. 35 – co. 1.3, CGS, circa la pronuncia, al 6° del primo tempo, dal calciatore Diego Falcinelli (Soc. Juve Stabia), di espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Falcinelli, in occasione di un calcio d’angolo ed in atto di riprendere la propria posizione di giuoco, proferiva imprecazione; dall’esame del documento audiovisivo, peraltro, e dalla lettura labiale, non è dato rilevare elementi atti a qualificare, con prova certa e nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, la pronuncia di espressione blasfema rilevante ex art. 19 - n. 3 bis, CGS; P.Q.M. delibera non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Diego Falcinelli (Soc. Juve Stabia) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.
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