COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO EPISCOPIO 2008 – GARA CASATORI CALCIO / EPISCOPIO 2008 DEL 25/ 2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO EPISCOPIO 2008 – GARA CASATORI CALCIO / EPISCOPIO 2008 DEL 25/ 2/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Episcopio relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Ingenito Gaetano, nato il 3.03.1995; Bellini Davide, nato il 2.08.1980; Mostacci Settimo, nato il 9.09.1982, e Vastola Rocco, nato il 5.07.1987, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Vastola Rocco risulta regolarmente tesserato a favore della società Casatori Calcio dall’11.10.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori Ingenito Gaetano (tesserato a favore di altra società), Bellini Davide che non risulta tesserato per nessuna società (inserito in distinta ma non utilizzato) e Mostacci Settimo, tesserato per la società Casatori Calcio dall’8.03.2012, da data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Ingenito Gaetano e Mostacci Settimo, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Episcopio 2008, di infliggere, a carico della società Casatori Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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