COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL SIRIGNANO – GARA REAL SIRIGNANO / IL PAESE BELLIZZI IRPINO DEL 28.01.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL SIRIGNANO – GARA REAL SIRIGNANO / IL PAESE BELLIZZI IRPINO DEL 28.01.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Real Sirignano, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Pisani Ivano (nato il 17.07.1985), Palombo Michele (nato il 19.05.1990), Napoletano Davide (nato il 27.05.1986), Zaccaria Silvestro (nato il 31.12.1991), Botta Elio (nato il 10.07.1985) e Ascolese Stefano (nato il 7.01.1991), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Palombo Michele, napoletano Davide, Zaccaria Silvestro e Ascolese Stefano, risultano regolarmente tesserati a favore della società Il Paese Bellizzi Irpino, con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è risultata la posizione irregolare dei calciatori Pisano Ivan, che risulta tesserato a favore di altra società e Botta Elio, che risulta tesserato a favore della società Il Paese Bellizzi Irpino dal 3.03.2012, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori devono giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Sirignano, di infliggere, a carico della società Il Paese Bellizzi Irpino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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