COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA REAL SIRIGNANO / DINAMO SOLOFRA DEL 24/ 3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA REAL SIRIGNANO / DINAMO SOLOFRA DEL 24/ 3/2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto alla società Dinamo Solofra relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Colucci Feliciano (nato il 15.05.1992), Picciocchi Armando (nato il 22.08.1980), Terracciano Nicola (nato il 6.10.1981), Gaglione Sebastiano (nato il 10.08.1980), Bullo (e non Buzzo) Pasquale (nato il 2.03.1985) ed Auriemma Antonio (nato il 19.07.1989), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Sirignano da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame: precisamente, Colucci Feliciano e Terracciano Nicola, dal 14.12.2011; Picciocchi Armando, dal 22.09.2011; Gaglione Sebastiano, dal 10.11.2011; Bullo Pasquale, dal 12.11.2009; Auriemma Antonio, dal 2.12.2011. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori, alla gara oggetto del reclamo è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Dinamo Solofra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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