COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AU.DAN. BELVEDERE – GARA CORYLETUM / AU.DAN. BELVEDERE DELL’1/ 4/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO AU.DAN. BELVEDERE – GARA CORYLETUM / AU.DAN. BELVEDERE DELL’1/ 4/2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Audan Belvedere relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Boariu Mihata Daniel (nato il 5.09.1987), Campeggia Giovanni (nato il 12.08.1991), Capozzolo Maurizio (nato l’11.03.1994), Crisci Vito (nato il 9.11.1992) e Carp Alin Costantin (nato il 22.08.1985), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori Campeggia Giovanni e Crisci Vito risultano regolarmente tesserati a favore della società Coryletum dal 25.11.2011, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori Boariu Mihata Daniel e Car Alin Costantin che non risultano tesserati per alcuna società; Capozzolo Maurizio, che risulta svincolato dalla società Coryletum e non ritesserato. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Boariu Mihata Daniel, Car Alin Costantin e Capozzolo Maurizio, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società AU.DAN Belvedere, di infliggere, a carico della società Coryletum, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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