COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO MIRACOLI CALCIO – GARA MIRACOLI CALCIO / REAL MARCHESA DEL 27/ 11/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO MIRACOLI CALCIO – GARA MIRACOLI CALCIO / REAL MARCHESA DEL 27/ 11/2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Miracoli Calcio relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori De Maria Andrea (nato il 7.11.1985), Cano Bonaventura (nato il 14.11.1984) e Manlio Alvi (nato il 6.07.1982), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori Cano Bonaventura e Manlio Alvi risultano regolarmente tesserati dal 20.10.2011, a favore della società Real Marchesa, ovvero con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare del calciatore De Maria Andrea che risulta svincolato dalla società Real Marchesa e ritesserato per la stessa società in data 6.12.2011, ovvero da data successiva rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore De Maria Andrea, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Miracoli Calcio, di infliggere, a carico della società Real Marchesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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