COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL CASALBORE 2008 – GARA REAL CASALBORE / REAL STURNO DEL 31/ 3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO REAL CASALBORE 2008 – GARA REAL CASALBORE / REAL STURNO DEL 31/ 3/2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Casalbore per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Longo Marco (nato il 23.10.1986), Palmieri Giuseppe (nato il 21.05.1987), Grasso Nunzio (nato il 30.06.1980) e Cavallone Arcangelo (nato l’8.06.1980), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Real Sturno, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Longo Marco, Calmieri Giuseppe e Cavallone Arcangelo, dal 23.03.2012 e Grasso Nunzio dal 15.12.2011. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Casalbore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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