COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CONTURSI TERME – GARA PRO TEGGIANO / CONTURSI TERME DEL 21/ 4/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CONTURSI TERME – GARA PRO TEGGIANO / CONTURSI TERME DEL 21/ 4/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Trotta Francesco (nato il 3.03.1983), Trotta Gesualdo (nato il 20.08.1985), Di Bella Nunzio (nato il 1.07.1993), Pinto Domenico (nato il 2.06.1983), Di Bella Francesco (nato il 16.05.1982), Orlando Francesco (nato il 2.01.1984), Marmo Michele (nato il 22.12.1990), D’Alessio Giovanni (nato il 18.09.1993), nonché l’assistente di parte, sig. Di Novella Riccardo, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quel che riguarda l’assistente di parte, neppure censito a favore della società medesima, ad avviso della reclamante). Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Trotta Francesco, Di Bella Nunzio, Pinto Domenico, Di Bella Francesco, Orlando Francesco, Marmo Michele, D’Alessio Giovanni, Inglese Giovanni, risultano regolarmente tesserati dal 29.10.2011, a favore della società Pro Teggiano, ovvero con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. In ordine alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Di Novella Riccardo, egli risulta tesserato, a favore della società Pro Teggiano, quale calciatore (esattamente, dal 29.10.2011), ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara; viceversa, è risultata la posizione irregolare del calciatore Trotta Gesualdo. Invero, la richiesta di tesseramento del predetto calciatore, pervenuta all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 29.10.2011, era irregolare per la mancata documentazione occorrente al tesseramento del predetto calciatore e precisamente: certificato di cittadinanza, certificato di residenza, stato di famiglia, copia tessera d’identità personale e la dichiarazione di essere o meno stato tesserato per società estere. Con telegramma in data 14.12.2011, l’Ufficio Tesseramento chiedeva con urgenza tali documenti, precisando nel corpo del telegramma che “trascorso cinque giorni dalla ricezione del telegramma” la data di tesseramento del calciatore sarebbe stata quella di invio della nuova spedizione. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Contursi Terme, di infliggere, a carico della società Pro Teggiano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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