COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO IL PAESE BELLIZZI IRPINO – GARA IL PAESE BELLIZZI IRPINO / ANIELLO SGAMBATI DEL 25/ 3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO IL PAESE BELLIZZI IRPINO – GARA IL PAESE BELLIZZI IRPINO / ANIELLO SGAMBATI DEL 25/ 3/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Il Paese Bellizzi Iprino relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Napolitano Angelo (nato il 6.10.1975), Napolitano Santo (nato il 16.05.1993), Napolitano Giuseppe (nato il 10.03.1992), Bianco Francesco (nato il 2.12.1992), Napolitano Carmine (nato il 25.10.1981), De Lucia Agostino (nato il 10.12.1987),Caruso Aniello (nato il 12.07.1980), Mancaniello Marcellino (nato il 20.09.1987), Montano Antonio (nato il 4.04.1982), Colucci Giuseppe (nato il 18.04.1980), Picariello Felice (nato il 6.03.1984), Rozza Camine Antonio (nato il 13.06.1985), Colucci Daves (nato il 25.05.1994) e Sgambati Antonio (nato il 1.08.1994), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati risultano regolarmente tesserati a favore della società Aniello Sgambati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Napolitano Angelo, Napolitano Carmine, Caruso Aniello e Colucci Giuseppe, dal 30.10.2006; Napolitano Santo e Sgambati Antonio, dal 26.11.2010; Napoletano Giuseppe, dal 27.01.2012; Bianco Francesco, dal 2.12.2010; De Lucia Agostino e Picariello Felice, dal 15.09.2011; Mancaniello Marcellino, dal 20.09.2007; Montano Antonio, dal 21.11.2009; Rozza Carmine Antonio, dal 2.11.2011; Colucci Daves, dall’11.03.2011. Di conseguenza la partecipazione, alla gara in esame, dei nominati calciatori, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Il Paese Bellizzi Irpino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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