F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 15 Maggio 2012 4) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE PORTANOVA SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 21.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 108 del 23.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 15 Maggio 2012
4) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE PORTANOVA SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 21.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 108 del 23.12.2011)
Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 108 del 23.12.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Daniele Portanova la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro di gara Bologna/Roma del 21.12.2011, al minuto 31 del secondo tempo, lo stesso Portanova veniva espulso dal direttore di gara perché si rendeva colpevole di aver pronunciato, rivolgendosi ad un assistente di gara, una espressione ingiuriosa. Infrazione rilevata dall’assistente. Avverso tale provvedimento la società Bologna F.C. 1909 S.p.A., con atto del 23.12.2011 e con procedura ordinaria, proponeva ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Federale chiedendo “in via principale di annullare e/o revocare la squalifica per due giornate di gara, irrogando nei confronti del calciatore la sanzione dell’ammonizione con diffida e/o dell’ammenda; - in via subordinata, ridurre la squalifica irrogata al calciatore Portanova ad una giornata di gara, anche commutando la squalifica residua con un’ammenda”. Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla ritenuta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo con l’impugnata delibera a causa dell’espressione proferita dal calciatore Portanova, considerata dalla ricorrente Società non ingiuriosa o irrispettosa, come previsto dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., ma riconducibile alla c.d. condotta meramente irrispettosa. A tal fine il ricorrente richiama diverse pronunce di questa Corte quali quelle pubblicate sul Com. Uff. n. 63 del 13.10.2011, n. 28 del 19.9.2008 e sul n. 54 del 8 .9.2008. Il ricorso è da respingere per le motivazioni che seguono. A questa Corte alcun dubbio appare in ordine al disvalore da riconnettere all’espressione pronunciata dal Portanova (“sei un bamboccio”), peraltro a gioco fermo e perdipiù mentre il calciatore sedeva in panchina (senza la foga agonistica della partecipazione al gioco, dunque), a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva ed irriguardosa (al limite della derisione) nei confronti della persona dell’assistente, percepita come tale dallo stesso. Per tali motivi, le richiamate pronunce non appaiono conferenti con il caso di cui trattasi. Infatti, non si discute di affermazioni genericamente proferite, bensì di frasi indirizzate, nella specie, all’assistente, immediatamente irrispettose della dignità personale del destinatario e, comunque, in tal modo dallo stesso assistente percepite. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto con conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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