F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. GARIBALDINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 INFLITTA AL CALCIATORE THAQI EGSZON SEGUITO GARA GRUMULUS/GARIBALDINA DEL 6.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 6.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012
1) RICORSO DELL’A.S.D. GARIBALDINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 INFLITTA AL CALCIATORE THAQI EGSZON SEGUITO GARA GRUMULUS/GARIBALDINA DEL 6.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 6.12.2011)
Con atto, spedito in data 20.12.2011, la Società A.S.D. Garibaldina, anche nell’interesse del suo tesserato, Thaqi Egson, inoltrava ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia (pubblicata sul C.U. n. 30 del 6.12.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, che aveva inflitto al calciatore Thaqi Egson la squalifica fino al 28.2.2012 per atti di violenza nei confronti dell’Arbitro al termine della gara Grumulus/Garibaldina del 13.11.2011. Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è rivolto a questa Corte quando avevano già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Garibaldina di Stagno Lombardo (Cremona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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