F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DEL CALCIATORE VECCHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 01.6.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA RIVER PIEVE/FORNOLI DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 5.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DEL CALCIATORE VECCHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 01.6.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA RIVER PIEVE/FORNOLI DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 5.1.2012) Con atto, spedito in data 7.1.2012, la società A.S.D. River Pieve ed il suo tesserato, Vecchi Francesco, preannunciavano la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 6.12.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato parzialmente accolto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, con riduzione della sanzione, irrogata al calciatore, della squalifica fino all’1.6.2013, a seguito della gara River Pieve/Fornoli del 27.11.2011. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 9.1.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il solo signor Vecchi Francesco faceva pervenire, in data 12.1.2012, atto di reclamo. Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è rivolto a questa Corte quando avevano già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Francesco Vecchi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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