F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 5) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SCERRATI SIMONE; – DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA GAETA S.RL./ NARDÒ CALCIO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 5) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SCERRATI SIMONE; - DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA GAETA S.RL./ NARDÒ CALCIO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012) Con atto, datato 17.01.2012, la società Polisportiva Gaeta proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Scerrati Simone, la squalifica per tre gare effettive di gioco ed alla società la multa di € 800,00, a seguito della gara Gaeta/Nardò dell’8.1.2012. Separato preliminarmente il ricorso in due distinti appelli, si evidenzia come entrambi i gravami siano manifestamente infondati. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento gravemente ingiurioso, tenuto dal calciatore, Scerrati Simone, e dai sostenitori della società ricorrente nei confronti del Direttore di Gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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