F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 1) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GABIONETTA MARTINHO DENILSON SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012
1) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GABIONETTA MARTINHO DENILSON SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B –
Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)
Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Crotone S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato, a seguito della gara Crotone/Grosseto dell’11.2.2012, al calciatore Gabionetta Denilson la squalifica per 4 giornate effettive di gara per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco e per avere, al 18° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, colpito un calciatore avversario con una manata al volto. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la carenza assoluta di motivazione e palese incongruità della sanzione, rilevando che l'avere il Gabionetta “colpito con il piede a martello all'altezza della tibia....” un avversario integrava una condotta antisportiva tuttavia non connotata dalla gravità richiamata dal Giudice Sportivo. Analoga argomentazione ha svolto circa la “manata al volto” diretta ad un avversario al momento dell'espulsione. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara. Alla seduta del 2.3.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che in entrambe le condotte poste in essere dal Gabionetta sussistono i requisiti di atti violenti riconducibili alla sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.. Correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo, considerata la contestualità dei comportamenti violenti, ha determinato la sanzione disciplinare irrogando la squalifica di 4 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotone S.r.l. di Crotone e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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