F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 2) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 2) RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/GROSSETO DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012) Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Crotone S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B le ha irrogato, a seguito della gara Crotone/Grosseto dell’11.2.2012, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato alcune bottigliette verso la panchina della squadra ospitata e per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, omesso di impedire la presenza nel recinto di gioco di alcune persone non autorizzate”, con l'attenuante ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) ed e) e comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la carenza assoluta di motivazione, la inapplicabilità dell'art. 14, comma 5, C.G.S. e l'incongruità della sanzione. Ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, per la sua riduzione. Alla seduta del 2.3.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che la sanzione irrogata, tenutosi conto di quanto refertato sia dall'assistente arbitrale che dal Collaboratore del Procuratore Federale il quale ha identificato “una delle persone non autorizzate” riconducibile al Team della società ricorrente, è del tutto congrua, avendosi conto che l'art. 14, comma 2, C.G.S. per i fatti previsti dal comma 1 prevede per le società di Serie B un minimo edittale di € 6.000,00 ed un massimo di € 50.000,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotone S.r.l. di Crotone e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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