F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.3.2012 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012
4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.3.2012 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Parma, disputato in data 25.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Pietro Leonardi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 5.3.2012 per aver “al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale con espressioni ingiuriose”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione, con richiesta di procedimento d’urgenza, il signor Pietro Leonardi, il quale assume che le espressioni sanzionate, lungi dall’essere rivolte all’arbitro, erano destinate ai calciatori del Parma, i quali venivano così ripresi per la scarsa prestazione dagli stessi posta in essere nel corso della gara. Il ricorrente aggiunge, altresì, che, in ogni caso, le esternazioni in questione non farebbero riferimento in modo specifico alla gara Genoa/Parma, ma riguarderebbero tutto il campionato, anche in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dal signor Leonardi medesimo nel corso dell’intervista rilasciata al termine della gara, nelle quali quest’ultimo ha confermato la propria fiducia nelle Istituzioni Federali e nell’operato arbitrale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 2.3.2012, è presente l’Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e rilevato il carattere offensivo ed ingiurioso delle espressioni sanzionate, precisa che il referto dell’arbitro ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui le predette espressioni sarebbero state rivolte dal signor Leonardi al direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal signor Leonardi Pietro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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