F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 5) RICORSO DEL PARMA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 5) RICORSO DEL PARMA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA GENOA/PARMA DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Parma, disputato in data 25.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Alessandro Lucarelli le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 1.500,00 per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (sanzione aggravata dal ruolo di capitano ricoperto dal calciatore in questione – sesta sanzione) ed in particolare per aver “al 51° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Parma Football Club, la quale sostiene il carattere non ingiurioso dell’espressione rivolta dal signor Lucarelli all’Arbitro ed evidenzia come il predetto calciatore abbia sempre tenuto un comportamento corretto nel corso del campionato in corso ed in quello precedente. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 2.3.2012, è presente l’Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in virtù del tenore dell’espressione pronunciata dal signor Lucarelli all’Arbitro, l’entità della sanzione irrogata al predetto calciatore sia eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la sola squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammonizione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma Football Club di Parma, ridetermina la sanzione inflitta in 2 giornate di squalifica e ammonizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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