F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 6) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15, C.G.S.; DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER I FATTI ASCRIVIBILI AI DIRIGENTI – NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012) 7) RICORSO SIG. SGARBI NINETTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 6) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15, C.G.S.; DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER I FATTI ASCRIVIBILI AI DIRIGENTI - NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012) 7) RICORSO SIG. SGARBI NINETTO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3936/1560 PF10-11/SP/BLP DEL 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012) Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff.. n. 59/CDN del 31.1.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva alla società Modena FC S.p.A. l’ammenda di € 5.000,00 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 8 comma 15, nonché l’ ammenda di € 5.000,00 al signor Maurizio Rinaldi, all’epoca dei fatti vice presidente della società Modena FC S.p.A. per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. vigente per i fatti ascrivibili ai dirigenti, e infine l’ammenda di € 5.000,00 al signor Sgarbi Ninetto all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Modena FC S.p.A.. Tale decisione veniva assunta a seguito del deferimento operato dal Procuratore Federale dei sopra citati soggetti con provvedimento del 15.12.2011, in quanto essi contravvenivano all’obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, delle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 14.12.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti calciatori nell’ambito della procedura arbitrale n. 221/10/B. Le predette obbligazioni afferivano alla mancata corresponsione al tesserato Salvatore Bruno dei compensi dovuti. Nello stesso provvedimento federale era deferita anche la società Modena per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per i medesimi fatti ascrivibili ai suddetti dirigenti. Avverso tale provvedimento la società Modena FC S.p.A., il signor Maurizio Rinaldi proponevano ricorso con atto n. 276 dell’8.2.2012 innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, chiedendo “in via principale di annullare la sanzione impugnata e prosciogliere il Presidente Rinaldi e la società deferita, in via gradata comminare ai deferiti la sanzione dell’ammonizione o quella diversa meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice di primo grado ed impugnata”. Allo stesso modo avverso tale provvedimento proponeva ricorso n. 275 dell’8.2.2012 il signor Ninetto Sgarbi chiedendo “in via principale di annullare la sanzione impugnata e di prosciogliere il presidente, in via gradata comminare ai deferiti la sanzione dell’ammonizione o quella diversa sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice di primo grado ed impugnata”. Il ricorrente signor Maurizio Rinaldi evidenziava in sintesi come allo stesso non fosse possibile ascrivere alcuna responsabilità in quanto ai tempi dei fatti lo stesso rivestiva la qualifica di vice presidente del C.D.A. del Modena FC S.p.A. privo quindi di poteri di rappresentanza, salvo che nell’ipotesi d’impedimento del presidente, ruolo ricoperto, allora, dal signor Ninetto Sgarbi e che soltanto il 21.4.2011, lo stesso Rinaldi diveniva presidente della soc. Modena FC S.p.A., sostituendo il signor Sgarbi. A tal fine il ricorrente richiama la delibera societaria che definisce ruoli e funzioni sociali del 21.7.2010. In merito alla censura di non aver adempiuto il lodo arbitrale del 14.12.2011, il ricorrente Rinaldi e la stessa società Modena FC S.p.A. evidenziavano, in sintesi, come il contenuto del lodo arbitrale che riconosceva in capo al signor Bruno un diritto di credito, fosse stato disatteso perché si era aver proceduto ad una compensazione oggettiva dello stesso con altro diritto di credito precedente accertato a favore della stessa società. Riuniti gli atti di gravame, dati gli evidenti profili di connessione, il responso della Corte è che il ricorso sia da accogliere in parte in ordine alla posizione del signor Rinaldi Maurizio, mentre è da respingere per quanto riguarda il signor Ninetto Sgarbi e di conseguenza è da accogliere parzialmente per la società Modena FC S.p.A., per le motivazioni che seguono. In base agli atti versati nel procedimento appare evidente che i poteri di rappresentanza legale della società Modena FC S.p.A. ai tempi dei fatti fossero in capo al signor Ninetto Sgarbi e che il signor Rinaldi, in qualità di vice presidente, intervenisse soltanto in caso di impedimento ed in ogni caso solo alternativamente al primo, non potendosi prevedere, in via generale e presuntiva, una responsabilità e rappresentanza contestuale e duale del presidente e del vicepresidente, non prevista esplicitamente dallo statuto della società. In ragione di quanto sopra, ne discende che la sanzione applicata nei confronti del signor Rinaldi debba essere annullata; di conseguenza la sanzione inflitta alla società può essere ridotta ad € 3.000,00. Il ricorso del signor Ninetto Sgarbi deve essere respinto perché rappresentante legale della soc. Modena fc spa fin dai tempi dell’emissione del lodo arbitrale. La tassa reclamo va in questo caso incamerata. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7: - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena annullando la sanzione inflitta al signor Maurizio Rinaldi e riducendo la sanzione inflitta alla reclamante per € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ninetto Sgarbi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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