F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012 1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012
1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)
La società A.S. Livorno Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012, con la quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 a seguito della gara Livorno/Vicenza del 12.2.2012 "per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato un pezzo di legno contro un Assistente, che veniva colpito ad un polpaccio senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13 – comma 1 - lett. a) e b) e comma 2. C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto e il rapporto dell'Assistente, dal quale si evince che lo stesso veniva colpito da un pezzo di legno sul polpaccio sinistro, lanciato dalla tifoseria di casa, tenuto conto dell'applicazione della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) C.G.S., per avere la società reclamante concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza, rigetta il ricorso in esame, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo congrua rispetto alla gravità dei fatti avvenuti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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