F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DEL SIGNOR LO MONACO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 20.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DEL SIGNOR LO MONACO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 20.2.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Catania, disputato in data 19.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al signor Pietro Lo Monaco la sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 5.000,00, per aver, “prima dell’inizio della gara, nel recinto di giuoco, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, espresso una valutazione sarcasticamente irrispettosa nei confronti dell’Arbitro”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Lo Monaco, il quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, in ragione del carattere meramente irriguardoso delle espressioni pronunciate dal ricorrente stesso, passibili di un trattamento sanzionatorio più blando di quello applicato dal Giudice Sportivo. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.3.2012, è presente, in sostituzione dell’Avv. Chiacchio, l’Avv. Fiorillo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come le espressioni sanzionate siano state pronunciate dal signor Lo Monaco prima dell’inizio della gara, configurando, in tal modo, una fattispecie più grave rispetto a quella che si sarebbe rappresentata qualora la valutazione in questione fosse stata espressa solo al termine dell’incontro. La collocazione temporale delle espressioni pronunciate, infatti, è stata tale da dimostrare quantomeno un pregiudizio del Lo Monaco rispetto all’operato del direttore di gara ed una volontà di trasmettere a quest’ultimo un’indebita pressione psicologica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Lo Monaco Pietro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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