F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 2. RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 13.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 28.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012
2. RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 13.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 28.2.2012)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 13.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cremonese/Trapani del 27.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 138/DIV del 28.2.2012) per indebita presenza negli spogliatoi, nell'intervallo ed al termine della gara della stessa, di persone non identificate ma riconducibili alla Cremonese; perché propri sostenitori, più volte durante l'incontro, intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale, nonché cori gravemente offensivi, uniti a plateali manifestazioni di scherno, nei confronti del Presidente della Lega; per lancio, durante la gara, di oggetti vari tra cui bottigliette d'acqua, senza conseguenze; i medesimi lanciavano in direzione di un assistente arbitrale un accendino che cadeva a circa mezzo metro dall'assistente stesso; perché, al termine della gara, veniva lanciata una sigaretta accesa colpendo l'arbitro e provocandogli bruciore. La ricorrente, pur ammettendo la responsabilità oggettiva in relazione ai cori offensivi da parte della sua tifoseria, sostiene che il lancio degli oggetti non deve essere giudicato come atto di
violenza tale da porre in pericolo l'incolumità pubblica ma un mero atto di sfogo o comunque tale da non dover esser sanzionato come atto violento e che la responsabilità della società, in relazione a tali atti, va commisurata in relazione al ruolo svolto dalla società stessa rispetto alla prevedibilità in astratto dei fatti occorsi. La ricorrente chiede pertanto una riformulazione della sanzione in modo meno afflittivo ponendo in evidenza precedenti sanzioni, meno elevate, comminate da questa Corte per fatti più gravi. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur condannando i fatti accaduti come potenzialmente pericolosi, riconosce la sanzione irrogata elevata in relazione alle responsabilità da
ascrivere alla società ricorrente, Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto
dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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