F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 3. RICORSO DEL SIG. VARGIU LUCA (AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL’ELENCO F.I.G.C.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI – NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 3. RICORSO DEL SIG. VARGIU LUCA (AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL’ELENCO F.I.G.C.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI - NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012) A seguito di deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Luca Vargiu, Agente di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli in ordine all’effettivo status di calciatore professionista, di Alessandro Venezia, all’atto del conferimento del mandato in data 3.7.2011,la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto provati i fatti oggetto del deferimento, ha comminato all’agente per la violazione disciplinare di cui in epigrafe, la sanzione della sospensione per mesi 2 e della ammenda di € 5000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Vargiu deducendo che la C.D.N. aveva erroneamente fondato il proprio convincimento su di un riferimento normativo non applicabile alla fattispecie perché a mente dell’art. 19 comma 1 del Regolamento degli agenti di calciatori, all’agente viene conferito il”diritto di curare gli interessi di qualsiasi calciatore”, senza alcuna specificazione dello status di quest’ultimo. Deduce altresì il ricorrente che trattandosi,nel caso del mandato, di un contratto a formazione successiva, poiché soltanto con il deposito presso la segreteria della Commissione Agenti, il contratto di mandato assume efficacia, è sufficiente che i requisiti costitutivi del contratto sussistano al momento del deposito. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Il dato normativo che disciplina la fattispecie è costituito dall’art. 3 del Regolamento vigente che stabilisce che l’agente in forza di un incarico a titolo oneroso ”cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”. Lo status di professionista costituisce pertanto condizione ineludibile per il conferimento del mandato. Quanto al secondo motivo,l’argomentazione del ricorrente non può essere condivisa, in quanto se è vero che il contratto si perfeziona con il deposito, sta di fatto che secondo la disciplina dell’art. 19 il contratto di mandato assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Non può quindi attribuirsi efficacia ex tunc ad un contratto che nel momento della sua sottoscrizione era privo di un requisito essenziale. Anche perché l’ulteriore atto per il suo perfezionamento, cioè il deposito, è stabilito a tutela di un interesse diverso che concerne la certezza della pubblicità del rapporto di mandato. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Luca Vargiu. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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