F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 4. RICORSO DEL CALCIATORE ALESSANDRO VENEZIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 29 COMMI 1 E 2 N.O.I.F. – NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012
4. RICORSO DEL CALCIATORE ALESSANDRO VENEZIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 29 COMMI 1 E 2 N.O.I.F. - NOTA N. 4384/166 PF11-12/SP/BLP
DEL 10.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Alessandro Venezia, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S. Cesenatico Chimicart e attualmente con la società Valenzana Calcio. per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 29 commi 1 e 2 N.O.I.F. per avere all’atto del conferimento del mandato all’agente Luca Vargiu, dichiarato di essere calciatore professionista, benché rivestisse lo status di calciatore
dilettante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto all’incolpato la sanzione della squalifica per 2 giornate, da scontarsi in gare ufficiali e l’ammenda di € 5000,00.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Venezia, sostenendo che avendo svolto sempre l’attività di professionista e rivestito solo temporaneamente la qualità di calciatore dilettante, deve essergli riconosciuta la titolarità di sottoscrivere un mandato ad un agente di calciatori, in conformità dell’art. 28 comma 1 N.O.I.F., che definendo ”professionisti” calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità per società della Lega Nazionale
Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C, identifica il concetto di continuità nella attività di calciatore professionista, senza specificare la necessaria assenza di soluzione. In via gradata chiede il riconoscimento della sua buona fede avendo ritenuto per errore scusabile, che essendo stato a pieno titolo un calciatore professionista, la temporanea permanenza in Serie D non aveva modificato il suo status. Il ricorso è infondato. Il carattere della continuità enunciato dall’art. 28 N.O.I.F. sta a significare esattamente l’opposto del dato interpretativo proposto dal ricorrente, in quanto stabilisce che sono professionisti i calciatori tesserati per società professionistiche, naturalmente anche dopo lo svincolo. Non sono tali i calciatori che secondo il successivo articolo 29, a seguito di tesseramento, svolgono attività
sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti, proprio come il Venezia che all’atto del conferimento del mandato aveva perso il pregresso status di professionista, rivestendo quello di non professionista in quanto tesserato per un società associata nella L.N.D.. Neppure può essere presa in considerazione la ipotesi dell’errore scusabile, dal momento che il Venezia consapevole di essere un calciatore dilettante, ha dichiarato di essere un professionista e quindi in perfetta malafede.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro
Venezia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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