F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 5. RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL SIGNOR NEMBER LUCA SEGUITO GARA LUMEZZANE/PAVIA DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 5. RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL SIGNOR NEMBER LUCA SEGUITO GARA LUMEZZANE/PAVIA DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012) La società A.C. Lumezzane S.p.A. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la squalifica comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all’esito della gara Lumezzane/Pavia dell’11.3.2012, al tesserato signor Luca Nember e così articolata: inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.12.2012 e pagamento dell’ammenda di €. 3.000,00. La sanzione è stata così motivata dal Giudice di prime cure “perché al termine della gara, benché in stato di squalifica, entrava negli spogliatoi con fare impetuoso e minaccioso e dopo aver sferrato calci e pugni contro la porta dello spogliatoio della terna arbitrale, tentava di entrarvi pronunciando frasi offensive e minacciose; lo stesso veniva fermato dagli addetti alla sicurezza e da un addetto federale, verso il quale si scagliava con frasi offensive e minacciose, sferrandogli uno schiaffo che veniva schivato; tale comportamento veniva reiterato e solo l’intervento delle forze dell’ordine, che lo identificavano, poneva fine al comportamento stesso;allontanato, in tal modo, dagli spogliatoi, vi rientrava forzando gli addetti alla sicurezza e si scagliava contro l’addetto federale nuovamente raggiunto da frasi offensive e minacciose (r.A,cc,proc.fed.)”. Nella memoria difensiva la società chiede una sensibile riduzione della sanzione comminata, soprattutto all’esito di una comparazione con altra inibizione inflitta, per comportamento similare, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, ad altro dirigente della società. Istruito il ricorso, la discussione è avvenuta nell’odierna riunione, con la partecipazione, per delega, dell’avv. Michele Cozzone il quale ha concluso per una congrua riduzione della sanzione in relazione alla mancanza di effettive conseguenze fisiche. La Corte esaminati gli atti e valutate, nel loro complesso, le argomentazioni difensive offerte dalla reclamante reputa che, in relazione ai fatti descritti – con precisione e concordanza di ricostruzione -, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia assolutamente da condividere. Non può essere condivisa, invece, la memoria della reclamante allorché, al di là della comprensibile funzione difensiva, offre una descrizione dell’accaduto che non trova piena rispondenza nella descrizione degli stessi fatti operata dall’arbitro – il cui referto fa piena prova – , dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale. E’ da contestare, in primo luogo, la premessa che il signor Nember, già in stato di squalifica, non ha solo “tentato” di accedere allo spogliatoio dell’arbitro ma vi è acceduto venendo fermato, sulla soglia, dall’intervento degli addetti alla sicurezza; non ha solo “ingiuriato” la terna arbitrale e, nello svincolarsi dalla stretta degli stessi addetti, ha “inevitabilmente coinvolto” il commissario di campo ma ha, quanto ai primi, rivolto loro ripetute espressioni gravemente ingiuriose, rafforzate nel loro intento offensivo e minaccioso dai ripetuti colpi inferti alla porta dello spogliatoio ed ha, con forza e veemenza, tentato di colpire in modo diretto e non casuale il commissario di campo con un pugno/schiaffo, non riuscendovi solo per la tempestiva e concomitante reazione di quegli e degli stewards. Detto questo, la Corte non ritiene di poter accedere alla tesi della reclamante che il complesso comportamento del sig. Nember possa essere qualificato solo come “ingiuria” perché la normale qualificazione di tale fattispecie, nella sua definizione penalistica, trascende dalle concrete azioni poste in essere dal signor Nember, che non si è limitato ad offendere l’onore, il prestigio ed il decoro degli ufficiali di gara e degli altri rappresentanti federali, ma ha accompagnato le sue riprovevoli espressioni con una serie continuata e reiterata di tentativi di portare violenza alle cose e alle persone, non riuscendovi solo per il tempestivo intervento di terzi e non per commendevole ravvedimento. Quello tenuto dal signor Nember, in un momento (prolungato) di incomprensibile e irrefrenabile esagitazione, non può essere neanche comparato con quello dell’altro dirigente, parimenti sanzionato, che è stato proposto dalla società come favorevole paragone poiché, in quel caso, l’attore non ha tentato di portare violenza ad alcuno ma ha solo, pur ripetutamente e con veemenza, oltraggiato tutti coloro che, in qualche modo, rappresentavano la Federazione. Nell’occorso, sicuramente censurabile, non vi è stata, perciò, necessità di impedire – con ricorso ad atti cogenti – manifestazioni di violenza fisica, come nel caso del signor Nember e ciò giustifica la diversa sanzione inflitta. Diversità che non può, ad onor del vero, essere rappresentata dal modestissimo aggravio di sanzione prospettato dalla reclamante con riferimento a quella irrogata all’altro dirigente. La Corte, pur nella considerazione che un risultato sportivo sperato e non concretizzatosi possa generare amarezza, non può non stigmatizzare la successione degli atti violenti descritti, che sfugge ad ogni possibilità di umana e giuridica giustificazione proprio per l’intrinseca forza lesiva della complessiva azione del signor Nember il quale, come dirigente, dovrebbe contribuire e intervenire per correggere e reprimere - e non crearle - condotte inconciliabili con i principi sportivi. Ritiene, pertanto, il Collegio che la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2012 e l’ammenda di €. 3.000,00, sia ampiamente congrua e che, conseguentemente, vada respinto il reclamo proposto dalla A.C. Lumezzane S.p.A.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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