F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 6. RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATEOS MARCELLO SEGUITO GARA BASSANO V./FERALPISALÒ DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012
6. RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATEOS MARCELLO SEGUITO GARA BASSANO V./FERALPISALÒ DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012, ha inflitto al signor Marcello Mateos la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, a seguito della gara Bassano Virtus/Feralpisalò dell’11.3.2012. Il Bassano Virtus 55 Soccer Team S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che le affermazioni proferite dal tesserato dovrebbero considerarsi come un unico atto di critica smodata, inurbana, nei confronti dell’operato della terna arbitrale; il comportamento dell’atleta si sarebbe sviluppato in pochi secondi alla stregua di una reazione istantanea al provvedimento del direttore di gara, connotandosi, pertanto, come un unicum e non come reiterazione della medesima condotta antidoverosa. La società, pertanto, ha ritenuto eccessiva e sproporzionata la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara ed a tal fine ha fatto anche riferimento alla giurisprudenza di settore. In conclusione, la reclamante ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica del
calciatore a 2 giornate, anche commutazione delle residue giornate in sanzione pecuniaria, e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a 3 giornate, anche con commutazione della residua giornata in sanzione pecuniaria. La sanzione della squalifica per 4 gare effettive al signor Marcello Mateos è stata inflitta “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive”. La descrizione dell’accaduto è riportata nei referti dell’arbitro e dell’AA1. Dal rapporto dell’arbitro, emerge che è stato espulso al 33’ del secondo tempo il n. 7 Marcello Mateos “su segnalazione dell’AA1 (vedi referto). Dopo la notifica lo stesso Mateos Marcello continuava a proferire ingiurie prima nei confronti del collega AA1 e poi mi urlava ‘sei un pezzo di m….!! B……!!’”. Nel rapporto dell’Assistente Arbitrale, è indicato che “Al 33° del 2° tempo ho segnalato all’arbitro che il calciatore n. 7 della società ‘Bassano’ signor Mateos Marcello si rivolgeva a me dicendo ‘siete degli scarsi di m….’ da una distanza di 3 metri circa. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare (espulsione) da parte dell’arbitro, il signor Mateos mi veniva incontro con atteggiamento minaccioso dicendomi ‘sei un pagliaccio, sei una testa di c…., ridicolo!’”. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, con riduzione della sanzione e
fissazione della squalifica a 3 gare effettive. L’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. prevede che la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara sia sanzionata con la squalifica minima per 2 giornate. Nel caso di specie, la sanzione dalla squalifica è stata irrogata per 4 giornate per la condotta tenuta dall’atleta dopo la notifica del provvedimento di espulsione, in quanto ha continuato a rivolgere reiterate frasi offensive agli ufficiali di gara. La gravità della condotta del signor Mateos è incontestata; tuttavia, la Corte ritiene che la squalifica per 4 giornate di gare sia sproporzionata e che sia più congrua la riduzione della stessa a 3 giornate di gara. Infatti, come condivisibilmente sostenuto nel reclamo, la condotta del signor Mateos può ritenersi caratterizzata dal vincolo della continuazione, il che, se non ne esclude la accentuata gravità - per non essersi esaurita con la prima ingiuria ma per essere proseguita per gli istanti successivi alla notificazione del provvedimento di espulsione e per essere stata rivolta sia all’arbitro che all’assistente arbitrale – può però essere apprezzata come un’attenuante e consente di ritenere congrua l’applicazione di 1 sola giornata aggiuntiva di squalifica, rispetto al minimo di 2 previsto dalla richiamata norma del C.G.S., e, di conseguenza, di ritenere sproporzionata l’applicazione di due giornate aggiuntive di squalifica. D’altra parte, che la condotta del calciatore sia da ritenere connotata dal vincolo della continuazione, oltre che dalla sequenza logica e cronologica degli eventi, risulta con immediatezza dallo stesso rapporto dell’arbitro in cui si evidenzia che, dopo la notifica (dell’espulsione), lo stesso
Mateos Marcello “continuava” a proferire ingiurie. Pertanto, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo, ritiene equo ridurre la sanzione inflitta e determinare la squalifica in 3 gare effettive. Al parziale accoglimento del reclamo, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 ST S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione inflitta al calciatore Mateos Marcello a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 6. RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MATEOS MARCELLO SEGUITO GARA BASSANO V./FERALPISALÒ DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 13.3.2012)"