F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 7. RICORSO DEL NEAPOLIS MUGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.7.2012. INFLITTA AL SIGNOR MOXEDANO MARIO SEGUITO GARA NEAPOLIS/PAGANESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012
7. RICORSO DEL NEAPOLIS MUGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.7.2012. INFLITTA AL SIGNOR MOXEDANO MARIO SEGUITO GARA NEAPOLIS/PAGANESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156/DIV del 12.3.2012, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.7.2012 al signor Moxedano Mario. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Nespoli/Paganese dell’11.3.2012, il Moxedano colpiva con calci e pugni un proprio tesserato dopo aver rivolto allo stesso frasi minacciose. Avverso tale provvedimento la società Neapolis Mugnano ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.3.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 30.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel
caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dal Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli (Napoli) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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