F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 1 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 16 Maggio 2012 1) RICORSO SIG. COSMI SERSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.227 del 30.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 1 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 16 Maggio 2012
1) RICORSO SIG. COSMI SERSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.227 del 30.4.2012)
Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti come refertati si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del direttore di gara, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, deve rilevarsi, indubbiamente, un atteggiamento non consono e adeguatamente rispettoso nei confronti del direttore di gara da parte dell’odierno reclamante che, a fine gara e seppur in un contesto emotivamente molto acceso, si è rivolto all’arbitro con un atteggiamento decisamente non conforme alle comuni regole di educazione, sebbene, va rilevato, nessuna espressione realmente offensiva appare essere stata proferita dal Signor Cosmi al diretto indirizzo del direttore di gara, per quanto è dato leggere nel rapporto steso dal medesimo direttore di gara; - considerato, altresì, che nel sopra descritto comportamento, sicuramente non appropriato, non si appalesano come certi ed evidenti i sintomi dell’atteggiamento intimidatorio, non bastando all’uopo la sola circostanza dell’aver agitato il dito indice nei confronti del direttore di gara, in assenza di altri elementi circostanziali utili a qualificare detta condotta in termini di atteggiamento idoneo a provocare timore nell’altrui persona, tenuto conto, ancora una volta, della concitazione del
momento in cui la vicenda va contestualizzata; - valutato dunque che la complessiva condotta mantenuta, nella specie, dal reclamante giustifica ampiamente l’irrogazione della sanzione ma che, nello stesso tempo, l’entità della stessa,
per come determinata dal Giudice sportivo, non appare congrua, tenuto conto che il Signor Cosmi non ha pronunciato alcuna espressione spiccatamente e specificamente offensiva nei confronti del direttore di gara, seppur nel contesto di una complessiva manifestazione verbale sicuramente censurabile, oltre al fatto che lo stesso – seppur detto aspetto ha valore non decisivo in ordine alla valutazione della gravità della condotta ascritta al Cosmi - ha tempestivamente e pubblicamente – sia nel corso delle interviste televisive rese dopo l’incontro sia durante la conferenza stampa, per
come riportato dal quotidiano il cui estratto è acquisito agli atti – ammesso di non essersi comportamento congruamente a fronte della correttezza del comportamento arbitrale. Stimato, conclusivamente, che, mantenuta ferma la sanzionabilità del comportamento ma non l’applicabilità della recidiva specifica (riferita dal Giudice Sportivo ad altro episodio in cui era stato proferito epiteto insultante) ai fini dell’individuazione della misura della sanzione da infliggersi, a cagione della sopra rilevata mancanza di espressioni direttamente e gravemente offensive nei confronti dell’arbitro attribuibili al Cosmi, va riformata l’entità della sanzione inflitta, ritenendosi congrua quella della ammenda di € 10.000,00 con diffida, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato questa Corte accoglie in parte il reclamo proposto, nei limiti della richiesta formulata in subordine, riformando la sanzione inflitta dal G.S. al Signor Serse Cosmi della squalifica per una giornata effettiva di gara in quella, ritenuta congrua, della ammenda di € 10.000,00 con diffida; Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Cosmi Serse, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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