F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 10 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 16 Maggio 2012 2. RICORSO A.S.D. UNION VILLANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC. SALAMON ELEONORA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A2, UNION VILLANOVA/SAN CARLO PONTEVI DEL 29/04/2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 78 del 3.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 10 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 16 Maggio 2012 2. RICORSO A.S.D. UNION VILLANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC. SALAMON ELEONORA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A2, UNION VILLANOVA/SAN CARLO PONTEVI DEL 29/04/2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 78 del 3.5.2012) La società A.S.D. Union Villanova, in persona del Presidente signor Ivano Meneghin, ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 Femminile pubblicato sul Com. Uff. n. 78 del 3.5.2012. Con il provvedimento impugnato è stata comminata la sanzione disciplinare della squalifica per 3 giornate di gara, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., a carico della calciatrice Salamon Eleonora perché nel corso della partita Union Villanova/San Carlo Pontevi del 29.4.2012 colpiva con una gomitata alla schiena un’avversaria di gioco. Con il reclamo la società ricorrente contesta “l’eccessiva severità della sanzione rispetto al reale svolgimento dei fatti probabilmente mal interpretati dal direttore di gara” e ne chiede la riduzione. Nel ricorso, la Union Villanova, a sostegno della propria richiesta, riporta la ricostruzione dei fatti così come fatta dalla stessa giocatrice sanzionata la quale riferisce che il contatto con l’avversaria è avvenuto spalla contro spalla e non con una gomitata nella schiena. Tale versione dei fatti – sempre secondo la reclamante – potrebbe essere confermata “da pubblico e dirigenti presenti alla partita”. Il reclamo non merita accoglimento. La tesi secondo la quale il contatto fra le due giocatrici sarebbe avvenuto “spalla contro spalla”non trova riscontro probatorio fattuale nel referto arbitrale che riferisce di “gomitata sulla schiena”. Ed è tale referto che solo, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. E appare indubbio che una gomitata costituisca atto di violenza e conseguentemente corretta la misura della sanzione disciplinare inflitta della squalifica per tre giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Union Villanova di Sernaglia della Battaglia (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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