COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRADI TORTORETO AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI CROCETTI PAOLO E RAGNI DANILO FINO AL 30.6.13, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GARRUFO / BRADI TORTORETO, DISPUTATA IL 10/3/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°53 del 15.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 17/05/2012
Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRADI TORTORETO AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI CROCETTI PAOLO E RAGNI DANILO FINO AL 30.6.13, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GARRUFO / BRADI TORTORETO, DISPUTATA IL 10/3/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°53 del 15.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Bradi Tortoreto ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. quanto al Crocetti, perché a fine gara, colpiva con un forte calcio sulla caviglia destra il direttore di gara mentre era accerchiato da altri tesserati della propria squadra, provocandogli dolore e livido e, quanto al Ragni, perché a fine gara colpiva con un forte calcio sulla caviglia sinistra il direttore di gara, mentre era accerchiato da altri tesserati della propria squadra, provocandogli dolore e livido.
La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione che i calciatori sanzionati non avrebbero colpito l’arbitro o che, in ogni caso, lo avrebbero colpito soltanto in modo involontario, stante la concitazione del momento e, comunque, senza provocargli particolari conseguenze. Ha concluso, pertanto, per la riduzione delle sanzioni.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti.
Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, le sanzioni inflitte possono essere lievemente ridotte in considerazione del fatto che il comportamento posto in essere dai calciatori non ha causato particolari conseguenze al direttore di gara tanto che le descritte contusioni non sono state neppure certificate.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Ragni Danilo e Crocetti Paolo fino al 15/03/2013, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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