COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. CASALANGUIDA AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3; INIBIZIONE AL DIRIGENTE MENNA CARLO PEPPINO FINO AL 22.5.12; SQUALIFICA DEL CALCIATORE NATALE PIETRO FINO AL 15.6.12) ADOTTATE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA CASALANGUIDA – FRESA DISPUTATA IL 22.4.12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°38 DEL 3.5.12 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. CASALANGUIDA AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3; INIBIZIONE AL DIRIGENTE MENNA CARLO PEPPINO FINO AL 22.5.12; SQUALIFICA DEL CALCIATORE NATALE PIETRO FINO AL 15.6.12) ADOTTATE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA CASALANGUIDA – FRESA DISPUTATA IL 22.4.12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°38 DEL 3.5.12 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 10.5.12 la Società A.S.D. Pol. Casalanguida ha impugnato e chiesto la revoca dei provvedimenti disciplinari come sopra specificati, adottati dal G.S. per l’impiego nella gara in oggetto del calciatore Natale Pietro che non aveva titolo a prendervi parte in quanto non tesserato. Ha sottoscritto il ricorso il Sig. Tornese Stefano, quale Dirigente delegato alla rappresentanza della Società A.S.D. Pol. Casalanguida. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in quanto il Sig. Tornese Stefano, seppure inserito nella lista dei delegati alla firma della società appellante per la Stagione Sportiva 2011 – 2012, depositata in data 29.7.11, non aveva titolo a rappresentare la stessa ed a proporre il relativo gravame, ai sensi dell’art. 33, C.G.S., per non avere mai apposto la propria firma sulla citata lista. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it