COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 17/05/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 13/ 5/2012 PALMESE – SCALEA 1912

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 17/05/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 13/ 5/2012 PALMESE - SCALEA 1912 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la società Palmese chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato i giocatori Di Rosa Leandro e De Caprio Mattia non aventi titolo in quanto squalificati per una giornata di gara inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al Campionato Regionale Juniores - fase finale (C.U. n.144 del 10 maggio 2012); a sostegno della sua tesi la società Palmese argomenta che i citati giocatori squalificati per una gara nel Campionato Juniores, ormai concluso, avrebbero dovuto necessariamente scontare la giornata di squalifica nel Campionato di Eccellenza dove gli stessi hanno lo status di under per la stagione in corso; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Scalea con le quali sostiene che: - il tesserato De Caprio Mattia, squalificato per una gara per recidività in ammonizioni, nella gara Palmese-Scalea del 13.05.2012 risultava in distinta ma non ha preso parte alla gara stessa; - il tesserato Di Rosa Leandro squalificato per una gara per recidività in ammonizioni ha partecipato alla gara Palmese-Scalea del 13.05.2012 in quanto la giornata di squalifica deve scontarsi nel prossimo campionato Juniores 2012 - 2013; RILEVATO che con C.U. n.144 del Comitato Regionale Calabria i giocatori Di Rosa Leandro e De Caprio Mattia appartenenti alla società Scalea, venivano squalificati per una gara per recidività in ammonizioni relativamente alla gara del Campionato Regionale Juniores; che dagli atti ufficiali della gara in epigrafe risulta che effettivamente il giocatore Di Rosa Leandro è stato impiegato mentre il giocatore De Caprio Mattia risulta inserito in distinta senza aver preso parte alla gara; CONSIDERATO che per quanto attiene al giocatore De Caprio Mattia lo stesso risulta inserito in distinta ma non impiegato e, pertanto, ai sensi dell’art. 17 punto 5 “la posizione irregolare dei di calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”; che, per quanto attiene il calciatore Di Rosa Leandro, nel merito l'art.22 punto 3 del C.G.S. contempla che "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento"; che inoltre il punto 6 del predetto articolo contempla che “ le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”; ritenuto pertanto che la società Scalea si è attenuta a quanto disposto dalle sopra citate norme del C.G.S.; delibera 1) rigettare il reclamo ed addebitare sul conto della società Palmese la relativa tassa. 2) pubblicare il risultato della gara PALMESE – SCALEA 1912 : 0 – 3.
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